Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27 maggio il decreto MEF 12 maggio 2021, che definisce la modalità attuative dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate, anche nota con il nome di “Sugar tax”.
Si tratta dell’imposta istituita con la Legge di bilancio 2020, che ha subito una proroga ad opera della successiva Legge n. 178/2020 (Bilancio 2021): l’imposta viene rinviata dal 1° luglio 2021, come previsto nel testo originario della Legge n. 160/2019 (articolo 1, commi 661-667), al 1° gennaio 2022, anche al fine di tener conto della crisi collegata alla pandemia, il cui effetto combinato con quello della Sugar tax avrebbe provocato un calo del fatturato in media pari al 40% per le industrie del settore.
Con il decreto dell’Economia vengono ora definiti:
Per individuare il corretto ambito di applicazione della nuova imposta, il decreto Mef parte dal definire quali sono le bevande edulcorate, ossia zuccherate.
Per bevande edulcorate si intendono le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell’UE, aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:
25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.
All’articolo 2 del decreto 12 maggio vengono individuati i soggetti tenuti al pagamento del tributo, facendo una distinzione tra i soggetti che effettuano solo la produzione delle bevande e quelli che provvedono, invece, anche alla loro cessione da terzi.
Nel primo caso, per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento del tributo è lo stesso fabbricante.
Nel caso in cui, appunto, le bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede anche alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento è il soggetto cedente.
E’ tenuto, inoltre, al pagamento del tributo:
l'acquirente che riceve le bevande nel magazzino, nel caso di prodotti provenienti da Paesi Ue;
l’importatore, per le bevande edulcorate importate da Paesi non Ue.
L’imposta sulle bevande zuccherate è fissata nella misura di:
10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;
0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
L’articolo 9 del decreto definisce i casi di non applicazione del tributo e di esenzione.
Il tributo non è dovuto sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportate dallo stesso soggetto.
Inoltre, non è dovuto anche sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.
Per quanto riguarda i casi di esenzione, viene stabilito che sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.
Il tributo, inoltre, può essere rimborsato ai soggetti obbligati nel caso in cui risulti indebitamente pagato. ll rimborso deve essere richiesto all'Agenzia delle Dogane, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data in cui il relativo pagamento risulti effettuato.
L’istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche e riporta il codice identificativo del soggetto obbligato, l'importo e la motivazione dell'indebito versamento nonché l'indicazione della modalità di rimborso prescelta.
Il tributo può essere riscosso coattivamente nei casi di omesso versamento, totale o parziale.
In tal caso, l’Agenzia delle Dogane notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato al pagamento del tributo, un avviso di pagamento che preveda, per il versamento delle somme dovute, un termine di trenta giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento.
L’avviso di pagamento deve essere notificato agli uffici dell'ADM entro il termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle somme dovute a titolo di tributo.
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