di Cassazione, con la sentenza n. 23471/2007, ha trattato il caso dell’apertura di una successione, alla quale era seguita la presentazione della relativa dichiarazione, corredata dal testamento. Si trattava di una successione testamentaria sulla base della quale l’ufficio del registro aveva proceduto alla liquidazione dell’imposta, notificando un avviso anche ad una figlia del de cuius, che non aveva presentato alcuna dichiarazione di successione. Quest’ultima impugnava l’avviso notificato, eccependo l’esistenza di un contenzioso civile tra gli eredi circa la validità del testamento e richiedendo, conseguentemente, l’annullamento, la revoca o la dichiarazione di inefficacia dell’atto, nonché la sospensione della riscossione. L’articolo 43 del decreto legislativo 346/90 dispone che “nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento anche se impugnate giudizialmente”. ha dunque stabilito che, sul piano tributario, le successioni testamentarie sono quelle che risultano al Fisco in base alla dichiarazione e all’allegato testamento. E questo vale anche nella circostanza in cui il testamento sia stato impugnato dagli eredi, sia per contestare la validità di singole clausole, sia nel caso in cui la causa civile sia volta all’integrale contestazione della validità.
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