Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ha introdotto – nell’ambito della delega fiscale (L. n. 111/2023) - interventi rilevanti nel Testo Unico delle disposizioni sull’imposta sulle successioni e donazioni (D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - TUS).
Tra le principali novità introdotte rilevano:
Con circolare n. 3 del 16 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative agli Uffici per garantire uniformità applicativa. Nel testo sono state considerate anche:
Il Decreto Legislativo n. 139/2024 modifica l’articolo 1 del TUS, estendendo il campo di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. In particolare:
Il decreto modifica anche l’articolo 6 del TUS, stabilendo nuovi criteri per individuare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente all’applicazione dell’imposta di successione:
Per le donazioni, resta fermo che la competenza segue i criteri dell’imposta di registro.
Con il D.lgs. 139/2024, viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, in sostituzione del precedente sistema in cui l'imposta era calcolata e liquidata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Ora:
Si ricorda che il nuovo sistema distingue tra:
Il concetto di “imposta suppletiva” viene eliminato.
Per il versamento l’Agenzia delle Entrate ha istituito:
È possibile rateizzare:
Non è ammessa la rateazione se l’importo è inferiore a 1.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate può:
Questa nuova disciplina mira a responsabilizzare i contribuenti, semplificando il processo, ma richiede maggiore accuratezza nella compilazione della dichiarazione di successione.
Il nuovo articolo 7 del TUS, aggiornato dal D.Lgs. n. 139/2024, integra direttamente nel Testo Unico le aliquote e le franchigie che prima erano previste dal D.L. n. 262/2006.
Aliquote per successioni |
|
Applicate sul valore complessivo netto dei beni e diritti devoluti: |
4% → a favore di coniuge e parenti in linea retta, oltre 1.000.000 € per ciascun beneficiario. 6% → a favore di fratelli e sorelle, oltre 100.000 €. 6% → per altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta o collaterale fino al 3° grado (senza franchigia). 8% → per tutti gli altri soggetti (senza franchigia). |
Se il beneficiario ha una disabilità riconosciuta grave (ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3), l’imposta si applica solo sulla parte che eccede 1.500.000 euro.
Il D.lgs. 139/2024 modifica l’articolo 28 del Testo Unico delle successioni (TUS), introducendo nuove regole per la modalità e i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.
Quanto alla modalità di presentazione:
NOTA BENE: Tra i soggetti obbligati sono stati inclusi anche i trustee, in caso di trust testamentario.
La dichiarazione:
Tra gli aggiornamenti al testo sulle successioni, l’Agenzia delle Entrate commenta la revisione dell’articolo 56-bis, che disciplina i controlli sulle liberalità indirette.
Si definiscono donazioni indirette tutte quelle situazioni in cui, per volontà di generosità, si ottiene un risultato economico equivalente a quello di una donazione ufficiale (cioè stipulata tramite atto notarile).
In sostanza, si verifica un aumento del patrimonio di una persona (il beneficiario) accompagnato da una riduzione del patrimonio di un’altra (il soggetto che dona). Un esempio frequente è il caso di un genitore che paga un debito o una spesa per conto del figlio, come ad esempio il prezzo di un immobile.
Nel sistema giuridico in vigore fino al 1° gennaio 2025, per poter procedere a un accertamento fiscale valido su una donazione indiretta, dovevano essere soddisfatte due condizioni:
Con la nuova formulazione normativa, le verifiche fiscali su questo tipo di elargizioni – diverse dalle donazioni formali e da quelle stipulate all’estero a favore di soggetti residenti in Italia – possono essere effettuate solo quando l’interessato le abbia dichiarate nel corso di procedimenti relativi all’accertamento di imposte.
ATTENZIONE: È stata eliminata la precedente condizione che imponeva che tali liberalità comportassero un aumento del patrimonio superiore a 350 milioni di lire, da sole o sommate ad altre erogazioni ricevute dallo stesso beneficiario.
La disposizione chiarisce infine che è possibile procedere alla registrazione volontaria di tali atti, secondo l’articolo 8 del Testo Unico del Registro (TUR). In tal caso, si applica la relativa imposta, considerando sia le aliquote che le franchigie stabilite nel TUS.
Con il D.lgs. 139/2024 viene aggiornata la normativa sul coacervo donativo, cioè la sommatoria virtuale delle donazioni precedenti al fine di calcolare correttamente la franchigia disponibile.
NOTA BENE: Ai soli fini del calcolo della franchigia prevista dall’art. 56, il valore delle donazioni precedenti effettuate dallo stesso donante al medesimo beneficiario deve essere aggiornato (attualizzato) e sommato idealmente al valore dei beni oggetto della nuova donazione.
Restano escluse dal coacervo le donazioni:
Questa disposizione era già considerata implicitamente superata da precedenti orientamenti dell’Agenzia.
Il D.lgs. n. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024, introduce un alleggerimento generale delle sanzioni previste per le violazioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni. Ecco i principali interventi.
Omissione della dichiarazione |
In caso di nessuna imposta dovuta, la sanzione è tra euro 250 e euro 1.000 (ridotta per i ritardi brevi). |
Dichiarazione infedele |
|
Altre violazioni |
Eliminata la presunzione di responsabilità automatica per i rappresentanti legali di banche o società |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".