Successioni e donazioni: novità 2025 commentate dalle Entrate

Pubblicato il 17 aprile 2025

Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ha introdotto – nell’ambito della delega fiscale (L. n. 111/2023) - interventi rilevanti nel Testo Unico delle disposizioni sull’imposta sulle successioni e donazioni (D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - TUS).

Tra le principali novità introdotte rilevano:

Con circolare n. 3 del 16 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative agli Uffici per garantire uniformità applicativa. Nel testo sono state considerate anche:

Ufficio competente per l’imposta su successioni e donazioni

Il Decreto Legislativo n. 139/2024 modifica l’articolo 1 del TUS, estendendo il campo di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. In particolare:

Il decreto modifica anche l’articolo 6 del TUS, stabilendo nuovi criteri per individuare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente all’applicazione dell’imposta di successione:

Per le donazioni, resta fermo che la competenza segue i criteri dell’imposta di registro.

Autoliquidazione dell’imposta: che cos’è

Con il D.lgs. 139/2024, viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, in sostituzione del precedente sistema in cui l'imposta era calcolata e liquidata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Ora:

Si ricorda che il nuovo sistema distingue tra:

Il concetto di “imposta suppletiva” viene eliminato.

Per il versamento l’Agenzia delle Entrate ha istituito:

È possibile rateizzare:

Non è ammessa la rateazione se l’importo è inferiore a 1.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate può:

Questa nuova disciplina mira a responsabilizzare i contribuenti, semplificando il processo, ma richiede maggiore accuratezza nella compilazione della dichiarazione di successione.

Determinazione dell’imposta: aliquote e franchigie

Il nuovo articolo 7 del TUS, aggiornato dal D.Lgs. n. 139/2024, integra direttamente nel Testo Unico le aliquote e le franchigie che prima erano previste dal D.L. n. 262/2006.

Aliquote per successioni

 

Applicate sul valore complessivo netto dei beni e diritti devoluti:

4% → a favore di coniuge e parenti in linea retta, oltre 1.000.000 € per ciascun beneficiario.

6% → a favore di fratelli e sorelle, oltre 100.000 €.

6% → per altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta o collaterale fino al 3° grado (senza franchigia).

8% → per tutti gli altri soggetti (senza franchigia).

Se il beneficiario ha una disabilità riconosciuta grave (ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3), l’imposta si applica solo sulla parte che eccede 1.500.000 euro.

L’imposta sulle donazioni viene aggiornata in parallelo all’imposta di successione: stesse aliquote e franchigie ora riportate all’articolo 56 del TUS.

Presentazione della dichiarazione di successione

Il D.lgs. 139/2024 modifica l’articolo 28 del Testo Unico delle successioni (TUS), introducendo nuove regole per la modalità e i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.

Quanto alla modalità di presentazione:

NOTA BENE: Tra i soggetti obbligati sono stati inclusi anche i trustee, in caso di trust testamentario.

Il termine di 12 mesi per presentare la dichiarazione decorre dalla data in cui il trustee ha avuto notizia legale della nomina.

La dichiarazione:

Donazioni indirette: commento della circolare AdE n. 3/2025

Tra gli aggiornamenti al testo sulle successioni, l’Agenzia delle Entrate commenta la revisione dell’articolo 56-bis, che disciplina i controlli sulle liberalità indirette.

Si definiscono donazioni indirette tutte quelle situazioni in cui, per volontà di generosità, si ottiene un risultato economico equivalente a quello di una donazione ufficiale (cioè stipulata tramite atto notarile).

In sostanza, si verifica un aumento del patrimonio di una persona (il beneficiario) accompagnato da una riduzione del patrimonio di un’altra (il soggetto che dona). Un esempio frequente è il caso di un genitore che paga un debito o una spesa per conto del figlio, come ad esempio il prezzo di un immobile.

Nel sistema giuridico in vigore fino al 1° gennaio 2025, per poter procedere a un accertamento fiscale valido su una donazione indiretta, dovevano essere soddisfatte due condizioni:

  1. il valore dell’operazione doveva superare i 350 milioni di lire (pari a circa 180.769 euro);
  2. la donazione doveva emergere da dichiarazioni rilasciate dalla persona coinvolta nel corso di procedimenti legati alla verifica di obblighi tributari.

Con la nuova formulazione normativa, le verifiche fiscali su questo tipo di elargizioni – diverse dalle donazioni formali e da quelle stipulate all’estero a favore di soggetti residenti in Italia – possono essere effettuate solo quando l’interessato le abbia dichiarate nel corso di procedimenti relativi all’accertamento di imposte.

ATTENZIONE: È stata eliminata la precedente condizione che imponeva che tali liberalità comportassero un aumento del patrimonio superiore a 350 milioni di lire, da sole o sommate ad altre erogazioni ricevute dallo stesso beneficiario.

In base al secondo comma dell’articolo 56-bis, a queste liberalità si applica un’imposta dell’8% sulla parte che eccede l’eventuale soglia di esenzione prevista dall’articolo 56 del TUS.

La disposizione chiarisce infine che è possibile procedere alla registrazione volontaria di tali atti, secondo l’articolo 8 del Testo Unico del Registro (TUR). In tal caso, si applica la relativa imposta, considerando sia le aliquote che le franchigie stabilite nel TUS.

Disciplina del coacervo: cosa cambia

Con il D.lgs. 139/2024 viene aggiornata la normativa sul coacervo donativo, cioè la sommatoria virtuale delle donazioni precedenti al fine di calcolare correttamente la franchigia disponibile.

NOTA BENE: Ai soli fini del calcolo della franchigia prevista dall’art. 56, il valore delle donazioni precedenti effettuate dallo stesso donante al medesimo beneficiario deve essere aggiornato (attualizzato) e sommato idealmente al valore dei beni oggetto della nuova donazione.

Restano escluse dal coacervo le donazioni:

È stato formalmente abrogato l’articolo 8, comma 4, del TUS, che regolava il coacervo successorio (ossia l’inclusione delle donazioni anteriori nel calcolo dell’imposta di successione).

Questa disposizione era già considerata implicitamente superata da precedenti orientamenti dell’Agenzia.

Sanzioni: novità e riduzioni dal 1° settembre 2024

Il D.lgs. n. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024, introduce un alleggerimento generale delle sanzioni previste per le violazioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni. Ecco i principali interventi.

Omissione della dichiarazione

  • Sanzione fissa al 120% dell’imposta dovuta (prima da 120% a 240%).
  • Se la dichiarazione è presentata con ritardo fino a 30 giorni: sanzione del 45% (prima da 60% a 120%).

In caso di nessuna imposta dovuta, la sanzione è tra euro 250 e euro 1.000 (ridotta per i ritardi brevi).

Dichiarazione infedele

  • Per omissioni o errori che incidono sull’imposta dovuta: sanzione pari all’80% della differenza (anziché 100%-200%).
  • Per violazioni non rilevanti ai fini del calcolo del tributo (es. mancata allegazione documenti): sanzione tra euro 250 e euro 1.000 (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire).

Altre violazioni

  • Per irregolarità su beni culturali o obblighi connessi ai titoli: sanzione all’80% dell’imposta (invece che tra 100%-200%).
  • Per soggetti terzi (banche, enti, etc.) che violano obblighi: sanzione da euro 250 a euro 2.000.

Eliminata la presunzione di responsabilità automatica per i rappresentanti legali di banche o società

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