Successione necessaria. Azione di riduzione del legittimario

Pubblicato il 31 agosto 2020

Gli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere definiti autonomamente, bensì in relazione alla nozione di lesione di legittima, alla natura e alla disciplina positiva dell'azione di riduzione.

Il legittimario, ossia, non è tenuto a precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, ma si richiede, piuttosto, che la pretesa della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata “alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima”.

Azione di riduzione: presupposti

I necessari antecedenti dell'azione di riduzione si sostanziano, infatti:

Ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum, sia del donatum, mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e come tali da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva.

Sono i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione con sentenza n. 17926 del 27 agosto 2020, dopo aver reso un’articolata disamina della giurisprudenza di legittimità in tema di successione necessaria, per quel che riguarda, in particolare, gli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Omissioni o evasioni contributive Inail: come calcolare le sanzioni

11/10/2024

Utili extra bilancio nelle società a ristretta base partecipativa

11/10/2024

CCNL Porti. Ipotesi di accordo dell'8/10/2024

11/10/2024

Avvocati nell'Ufficio legislativo del ministero Giustizia: protocollo d'intesa

11/10/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

11/10/2024

Manovra 2025: nuove risorse dal Cpb, arriva la sanatoria precompilata

11/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy