Subentro nel Consiglio dell'Ordine, va mantenuto l'equilibrio dei generi
Pubblicato il 04 ottobre 2014
Il Tar del Lazio, con
sentenza n. 8681 depositata il 5 agosto 2014, ha annullato una delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con cui era stato approvato un verbale di adunanza nella parte in cui era stata disposta la nomina, come consigliere del predetto Ordine, di un avvocato, quale primo dei candidati non eletti, in sostituzione di un consigliere dimissionario, un avvocato donna, in applicazione dell’articolo 28, comma 6 della Legge n. 247 del 2012.
Secondo i giudici amministrativi, in particolare, a seguito alle
dimissioni del consigliere donna doveva sì disporsi il
subentro del primo dei non eletti, ma andava
rispettato e mantenuto l'equilibrio dei generi.