L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 142/E di ieri, ha chiarito che ai fini fiscali gli studi associati sono equiparati alle società semplici, per cui le somme percepite dal professionista nel momento del recesso dall’associazione professionale sono soggette a tassazione separata, in applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. 1), TUIR, secondo cui si applica la tassazione separata per l’Irpef quando il tempo intercorso tra la costituzione delle società e la comunicazione del recesso è superiore a cinque anni.
L’assimilazione tra l’associazione professionale e la società semplice è dovuta alla presenza dei medesimi elementi costitutivi.
Ai fini Iva, inoltre, è irrilevante la corresponsione dell’indennità di recesso, dato che tutte le prestazioni fornite dai singoli associati vengono fatturate dall’associazione che ha autonoma partita Iva.
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