La sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 2904/2006, afferma che il praticante nel momento in cui riceve il certificato di compiuto tirocinio dall'Ordine presso il quale è iscritto come apprendista, cessa di essere tale anche se non ha sostenuto l'esame di Stato. Quindi, se il titolare dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio vuole avvalersi ancora del suo lavoro, gli dovrà corrispondere una retribuzione come lavoratore subordinato.
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