Secondo la Cassazione - sentenza n. 2030 del 28 gennaio 2009 – non rileva, ai fini Irap, la circostanza che l'apporto del titolare dello studio sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè, senza di lui, la clientela si rivolgerebbe altrove; infatti, precisano i giudici di legittimità, il fatto che i collaboratori, in sua assenza, non sarebbero in grado di mandare avanti l'attività non fa venir meno il requisito “dell'autonoma organizzazione” richiesto per il prelievo fiscale. Così, la Suprema corte ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria e dato torto ad un piccolo professionista titolare di una struttura molto piccola che, di fatto, poggiava interamente sulle sue spalle.
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