Studi di settore più recenti da applicare retroattivamente

Pubblicato il 12 dicembre 2012 La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 22599 dell’11 dicembre 2012, ha cassato la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato un accertamento induttivo effettuato a carico di un contribuente utilizzando gli studi di settore.

Aderendo alle doglianze del contribuente, la Suprema corte ha ritenuto l’atto impositivo nullo in quanto basato su dei parametri da considerare ormai obsoleti e superati rispetto agli ultimi studi di settore approvati. Ed infatti – precisa la Corte – a pena di invalidità dell'accertamento induttivo, il Fisco deve sempre applicare retroattivamente gli studi o strumenti più recenti.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi settore – conclude la Suprema corte - “costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente, in quanto più affinato e, pertanto, affidabile”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy