Il Provvedimento n. 25090 del 31 gennaio 2018, emesso dall'Agenzia delle entrate, reca l'approvazione di 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, unitamente alle relative istruzioni, che sono parte integrante della dichiarazione dei redditi (da presentare con i modelli Redditi).
Sono relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017.
Gli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2017 tengono conto anche di quanto previsto dalle note tecniche e metodologiche approvate in allegato ai decreti ministeriali 24 marzo 2014 e 17 marzo 2016.
I modelli approvati dal provvedimento contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 14 dicembre 2017.
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR.
Anche le imprese minori in contabilità semplificata - art. 18 del DPR n. 600 del 1973 - dovranno, di conseguenza, compilare i modelli degli studi di settore seguendo le specifiche modalità di determinazione del reddito previste dall’art. 66 del TUIR.
Nella riunione della Commissione degli esperti dello scorso 14 dicembre 2017 è stata accolta una proposta di metodologia di modifica degli studi di settore applicabile ai soggetti esercenti attività di impresa che hanno adottato la contabilità semplificata per il periodo di imposta 2017.
Dovrebbe, sulla base di informazioni aggiuntive da dichiarare all’interno dei modelli relativi agli studi di settore, tra cui le rimanenze finali di magazzino, permettere la corretta applicazione degli studi stessi anche nel caso in cui i dati contabili siano compilati secondo i criteri di determinazione del reddito previsti all’articolo 66 del TUIR. Pertanto, la modulistica degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2017, potrebbe essere integrata con l’introduzione delle predette informazioni aggiuntive, qualora le modifiche venissero approvate e ufficializzate in GU entro il 31 marzo 2018.
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