Studi di settore Correttivi anticrisi 2015

Pubblicato il 19 maggio 2016

E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 113 del 16 maggio, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016 recante “Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2015”.

Si tratta dell'ultimo passaggio necessario per procedere alla comunicazione dei dati rilevanti all’applicazione degli studi di settore, da utilizzare in sede di UNICO 2016.

Correttivi anticrisi per il 2015

Anche con riferimento al periodo d'imposta 2015, è stata approvata la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

I correttivi crisi erano già stati analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, e interessano i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

I correttivi individuati per rispondere alla crisi del 2015 sono cinque:

Analisi di coerenza

La novità di quest'anno è che la revisione congiunturale prevede l’individuazione di alcuni interventi relativi all’analisi di coerenza, che si aggiungono a quelli relativi all’analisi di normalità economica nonché ai correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore

Per l’applicazione del nuovo correttivo, al fine della individuazione degli interventi relativi all’analisi di coerenza, sono stati selezionati tutti gli indicatori per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza può essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

Specifica il decreto 12 maggio 2016 che I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2015, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i nuovi correttivi approvati, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento.

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