Studi a deducibilità limitata

Pubblicato il 21 novembre 2006

E’ approvata dalla Camera dei deputati la correzione al Testo unico nel maxiemendamento alla Finanziaria 2007, varato domenica 19 novembre (commi 60, 61 e 62), che intende uniformare i criteri di deduzione per acquisto, leasing e altre spese relativi ai beni immobili strumentali dei professionisti a quelli previsti per le imprese. Un emendamento, questo, che compie un primo passo verso l’eliminazione, con riguardo ai beni immobili strumentali, dell’anacronistica disparità tra le due richiamate categorie. La deducibilità fiscale degli ammortamenti e dei canoni di leasing decorre per gli immobili acquistati e i contratti conclusi dal 1° gennaio 2007 al 31 gennaio 2009, nella misura di un terzo.

Il maxiemendamento introduce un regime ancor più vantaggioso rispetto alla deduzione dei costi legati agli immobili utilizzati per l’esercizio di un’arte o di una professione. Il testo della Finanziaria approvato dall’Aula di Montecitorio prevede, infatti, che gli immobili per i professionisti saranno ammortizzabili in quote annuali, in base ai coefficienti di ammortamento. Per i leasing è stabilita la deducibilità integrale dei canoni, se la durata del contratto non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento e, comunque, per un minimo di otto e un massimo di quindici anni. Occorre sottolineare, infine, che la deduzione integrale degli ammortamenti e dei canoni di leasing (salvo che per i primi tre anni: per i periodi di imposta 2007, 2008 e 2009 gl’importi deducibili vengono ridotti a un terzo) interessa unicamente gli immobili acquistati o per i quali risultino stipulati i contratti di locazione finanziaria dal primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

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