Strumenti di sostegno al reddito. Condizioni e sanzioni

Pubblicato il 14 giugno 2018

Il 6 giugno scorso, l’ANPAL ha emanato un comunicato, spiegando dettagliatamente il meccanismo di condizionalità collegato alla fruizione di strumenti di sostegno del reddito, vale a dire il principio secondo cui chi ne è beneficiario è tenuto a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro, o ad accettare offerte di lavoro congrue, pena la riduzione o la perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione.

Al riguardo, si specifica che l’articolo 21 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), concernente il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, aveva già introdotto misure di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, misure ancor più specificate nel comunicato ANPAL in esame.

Il principio di condizionalità

Il meccanismo di condizionalità si basa su un principio di gradualità delle sanzioni possibili ed a tal proposito si rammenta che, in caso di fruizione di NASpI o DIS-COLL, si applicano le seguenti sanzioni:

Applicazione della sanzione e ricorso

I provvedimenti sanzionatori che implicano la perdita dello stato di disoccupazione sono adottati dal Centro per l'impiego, mentre l'INPS è competente per la decurtazione/decadenza dal sostegno al reddito, dietro segnalazione del Centro per l'Impiego stesso.

È, tuttavia, possibile opporsi in via amministrativa ai provvedimenti adottati dai Centri per l'Impiego, rivolgendosi al Comitato per la condizionalità presentando apposito modulo per il ricorso e producendo i seguenti documenti:

Il modulo di ricorso e i documenti indicati sopra possono essere inviati al Comitato via posta elettronica certificata o per raccomandata A/R:

Il Comitato motiverà la propria decisione e la comunicherà al/la ricorrente, al Centro per l'impiego e ad eventuali altri soggetti interessati tramite posta elettronica ordinaria o tramite PEC.

I principali strumenti di sostegno al reddito e cause di sospensione e decadenza

La NASPI

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

Non possono, invece, accedere alla prestazione:

 

NB! Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.

 

Sospensione e decadenza

La prestazione è sospesa in caso di:

Ulteriormente, la prestazione decade se il lavoratore:

 

NB! In aggiunta alle cause di decadenza dalla NASpI di cui sopra, il percettore perde l’indennità di disoccupazione se non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l'Impiego, come stabilito dal citato art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 

 

La DIS-COLL

La DIS-COLL consiste nella indennità di disoccupazione mensile in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS (a partire dal 1° luglio 2017, il beneficio è stato esteso anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio).

L’indennità non spetta a:

Decadenza

ll beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

 

NB! In aggiunta alle cause di decadenza dalla DIS-COLL di cui sopra, il percettore perde l’indennità in questione in caso di non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, come stabilito dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015

ANPAL - Comunicato del 6 giugno 2018

 

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