La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo in ordine all’art. 10 comma 2 D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
La disposizione censurata, in particolare, disciplina due ipotesi di respingimento differito dello straniero, entrambe con accompagnamento coattivo alla frontiera. Disposizione che, pertanto, il giudice rimettente ritiene lesiva della libertà personale, con conseguente violazione, tra l’altro, dell’art. 13 Cost.
Orbene, pur ritenendo nella specie inammissibile la questione e non potendo dunque entrare nel merito, la Corte Costituzionale – con sentenza n. 275 del 20 dicembre 2017 – non può esimersi dal riconoscere la necessità di un intervento legislativo sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento coattivo alla frontiera, considerando che, effettivamente, detta modalità esecutiva restringe la libertà personale e richiede, conseguentemente, di essere disciplinata in conformità dell’invocato art. 13 Cost., terzo comma.
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