Stranieri, espulso chi delinque

Pubblicato il 20 maggio 2008 Nuove misure previste dal decreto legge in fatto di sicurezza pubblica che verrà vagliato domani dal Consiglio dei Ministri.

Di seguito, alcune delle misure più importanti inserite nel provvedimento.
Pene più severe sia per gli immigrati regolari e irregolari, che anche per gli italiani.
Il D.L., inoltre, interviene anche in fatto di sicurezza sulle strade e morti bianche, prevedendo un inasprimento delle pene per chi commette omicidio o lesioni personali colpose, rei di aver causato incidenti stradali o sul lavoro, le condanne saranno poi maggiori se il responsabile del reato sarà preso in condizioni di abuso di alcol o sotto effetto di droghe. Le attenuanti incideranno ben poco, in quanto eventuali sconti di pena dovranno essere calcolati sulla condanna comminata al lordo delle aggravanti. Ci sarà anche una velocizzazione a tappe forzate delle procedure penali. Il Pm dovrà per forza procedere al giudizio per direttissima nei casi di arresto in flagranza di reato subito convalidati, entro 15 giorni dal fermo. Tali accelerazioni non saranno possibili in caso di pericolo di pregiudizio per le indagini. Il pm potrà richiedere giudizio immediato anche oltre i tre mesi dalla data d'iscrizione della notizia di reato nel registro, ma non oltre sei mesi dalla data di esecuzione della custodia cautelare. Il giudice dovrà rigettare tale richiesta se l'ordinanza di custodia sia stata revocata per insussistenza degli indizi di colpevolezza. Per i procedimenti in corso, il DL da priorità a quelli relativi alle persone sottoposte a custodia cautelare ovvero a quelli relativi ai fatti che hanno destato allarme sociale e pericoli per la sicurezza pubblica. Per i reati coperti da indulto, riguardanti gli immigrati, il pm potrà proporre all'imputato straniero il patteggiamento (art. 444, cpp.) a qualunque punto del procedimento esso sia. Inoltre sarà possibile accedere al patteggiamento per tutti i reati commessi fino al 31/12/2001, permettendo all'imputato di chiedere l'applicazione della pena su richiesta anche se il suo processo è in fase di dibattimento e sia scaduto il tempo limite (art. 446, comma 1, cpp).
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