La circolare n. 16/D del 28 aprile 2006 dell’agenzia delle Dogane vieta categoricamente il deposito Iva virtuale, evidenziando i seguenti punti chiave:
- per beneficiare del regime di deposito Iva agevolato, è necessario che i beni siano materialmente introdotti nell’impianto: dovendo quest’ultimo svolgere funzione di stoccaggio e custodia, per cui non è configurabile una forma di deposito virtuale;
- l’utilizzo dei depositi doganali e fiscali come depositi Iva deve essere preventivamente comunicato all’ufficio delle Dogane territorialmente competente. Nel caso di depositi doganali, possono operare come depositi Iva solo quelli di tipo A, C e D, mentre non è consentito per quelli di tipo B e F; per quelli di tipo E, invece, deve essere comprovata l’individuazione dei locali idonei;
- l’introduzione in deposito dei bei immessi in libera pratica con procedura domiciliata avviene sulla base dei registri aziendali, in quanto l’operatore non è ancora in possesso del documento doganale d’importazione, che potrà essere presentato all’ufficio doganale entro 30 giorni.
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