Stop per l’impresa irregolare

Pubblicato il 29 settembre 2006

Il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare, la n. 29/2006, con cui dà una lettura prudente dell’articolo 36 bis della legge 248/06 e illustra le misure da adottare per fronteggiare il sommerso. Il documento si occupa non solo dei presupposti per la sospensione dei lavori nei cantieri edili, ma anche – sempre nel campo dell’edilizia – di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro e della tessera di riconoscimento obbligatoria dal 1° ottobre. Infine, viene illustrata la maxi-sanzione per i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La sanzione amministrativa va da 12mila euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. La competenza a irrogare le suddette sanzioni passa dall’agenzia delle Entrate alle Direzioni provinciali del Lavoro. Restano fuori dall’applicazione della sanzione tutte le forme di prestazione lavorativa che occultano rapporti di lavoro subordinato mediante altra tipologia contrattuale, sempre che il lavoratore con contratto autonomo risulti riportato sui regolamentari libri paga e matricola e, come tale, denunciato agli Istituti. Deve trattarsi, quindi, di un rapporto di lavoro che non risulti registrato o denunciato in nessuna forma. La finalità della nuova norma è quella di individuare forme di lavoro “nero”. L’accertamento in questione spetta, oltre che agli ispettori del Lavoro, pure ad Inps, Inail, Entrate e Gdf, anche se solo i primi possono eseguire la notifica. Ciò comporta, ai fini dell’applicazione della maxi-sanzione, che l’accertamento debba essere finalizzato a individuare non solo il periodo di occupazione ma anche le giornate di effettivo lavoro. 

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