Stop alle ganasce fiscali se impediscono il lavoro

Pubblicato il 18 ottobre 2006

Il tribunale di Vibo Valentia, con un’ordinanza del 26 giugno stabilito che il provvedimento di fermo amministrativo di un’autovettura deve essere sospeso se il debitore non può svolgere normalmente la propria attività lavorativa. L’accoglimento del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna dell’esattore al pagamento delle spese processuali. Diversa la linea della Cassazione: secondo le Sezioni Unite (ordinanza 2053/2006) il provvedimento di fermo è atto funzionale all’esecuzione forzata e alla realizzazione del credito. L’atto conferisce al soggetto responsabile della riscossione non un potere autoritativo e discrezionale per il perseguimento di interessi pubblici specifici, ma, semplicemente, un potere di adottare atti conservativi sul patrimonio del debitore. Che tutto ciò possa nuocere al debitore è evidente, come evidente è il fatto che questa è solo una delle misure per indurlo al pagamento del debito. Inoltre, si deve ricordare che con l’entrata in vigore della legge 248/06, il giudice ordinario non è più competente a decidere sulle ganasce fiscali. Le contestazioni contro i provvedimenti di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, così come le iscrizioni di ipoteche sugli immobili, vanno proposte innanzi al giudice tributario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy