Il tribunale di Vibo Valentia, con un’ordinanza del 26 giugno stabilito che il provvedimento di fermo amministrativo di un’autovettura deve essere sospeso se il debitore non può svolgere normalmente la propria attività lavorativa. L’accoglimento del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna dell’esattore al pagamento delle spese processuali. Diversa la linea della Cassazione: secondo le Sezioni Unite (ordinanza 2053/2006) il provvedimento di fermo è atto funzionale all’esecuzione forzata e alla realizzazione del credito. L’atto conferisce al soggetto responsabile della riscossione non un potere autoritativo e discrezionale per il perseguimento di interessi pubblici specifici, ma, semplicemente, un potere di adottare atti conservativi sul patrimonio del debitore. Che tutto ciò possa nuocere al debitore è evidente, come evidente è il fatto che questa è solo una delle misure per indurlo al pagamento del debito. Inoltre, si deve ricordare che con l’entrata in vigore della legge 248/06, il giudice ordinario non è più competente a decidere sulle ganasce fiscali. Le contestazioni contro i provvedimenti di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, così come le iscrizioni di ipoteche sugli immobili, vanno proposte innanzi al giudice tributario.
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