Stop al “nero” sulla casa

Pubblicato il 14 agosto 2006

La conversione del Dl 223/2006 – legge n. 248/2006, in “Gazzetta Ufficiale” dell’11 agosto – ha imposto l’effettuazione, nel rogito di compravendita immobiliare, di una serie di dichiarazioni la cui mancanza o mendacità può comportare conseguenze pesanti. Ha, in particolare, sancito l’obbligo di indicare nel rogito – presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - le modalità analitiche di pagamento del prezzo e se i contraenti si siano avvalsi di un mediatore. L’onere dell’inserimento, nei rogiti di compravendita, delle nuove dichiarazioni, comporta dunque una particolare responsabilità penale, che lega le false o reticenti dichiarazioni all’applicazione della sanzione penale propria della falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico, cioè la reclusione fino a due anni ex articolo 483 del Codice penale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy