La conversione del Dl 223/2006 – legge n. 248/2006, in “Gazzetta Ufficiale” dell’11 agosto – ha imposto l’effettuazione, nel rogito di compravendita immobiliare, di una serie di dichiarazioni la cui mancanza o mendacità può comportare conseguenze pesanti. Ha, in particolare, sancito l’obbligo di indicare nel rogito – presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - le modalità analitiche di pagamento del prezzo e se i contraenti si siano avvalsi di un mediatore. L’onere dell’inserimento, nei rogiti di compravendita, delle nuove dichiarazioni, comporta dunque una particolare responsabilità penale, che lega le false o reticenti dichiarazioni all’applicazione della sanzione penale propria della falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico, cioè la reclusione fino a due anni ex articolo 483 del Codice penale.
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