Dopo almeno 16 giorni di assenza ingiustificata il datore di lavoro può considerare concluso il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
Tra le novità del Collegato Lavoro arriva l’attesa disciplina delle c.d. dimissioni per fatti concludenti che il legislatore ha varato per arginare il fenomeno delle assenze strategiche poste in essere dal lavoratore per accedere al sussidio di disoccupazione NASpI riconosciuto a seguito di licenziamento disciplinare.
La novella normativa introduce all’art. 26, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il comma 7-bis, a mente del quale dopo un periodo di assenza ingiustificata del prestatore d’opera protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza, superiore a 15 giorni, previa comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il rapporto potrà considerarsi concluso per dimissioni volontarie.
Ciò sempreché il prestatore non dimostri l’impossibilità, per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Tutti i dettagli nell'Approfondimento che segue.
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