Stop ad avvocati e commercialisti: per le dimissioni occorre il consulente del lavoro

Pubblicato il 19 gennaio 2017

Da un po’ di tempo a questa parte Dimitri non si sente più sicuro di voler proseguire il lavoro di impiegato amministrativo nella compagnia di assicurazioni con la quale ha instaurato molti anni fa un rapporto a tempo indeterminato. Polizze e clienti diminuiscono, l’agente generale invecchia e un vicino di casa gli ha fatto sapere che un’azienda nei paraggi cerca un profilo lavorativo proprio come il suo: in buona sostanza, Dimitri è in cerca di rassicurazioni dall’assicurazione!

Ma sembra che la compagine aziendale che fino ad oggi aveva assicurato razioni giornaliere di ottimismo a clienti e dipendenti, non è più in grado di garantire chissà quali prospettive per il futuro; sicché Dimitri, dimesso nell’animo e dimissionario nei fatti, porta al ragioniere commercialista, delegato dal datore di lavoro alla tenuta dei libri contabili, tutto il necessario affinché il professionista possa procedere alla procedura di dimissioni telematiche.

Finalmente libero di poter instaurare un nuovo rapporto di lavoro? “Manco per niente – sentenzia l’ispettore del lavoro allertato dal patronato che assiste l’ipotetico nuovo datore di lavoro di Dimitri – le dimissioni sono inefficaci!”.

“E per quale oscura ragione? – ribatte Dimitri con tono niente affatto rassicurante.

“I motivi sono evidenti e per nulla misteriosi – risponde in modo imperturbabile il flemmatico funzionario ispettivo – solo il lavoratore, i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali, le commissioni di certificazione e i consulenti del lavoro sono abilitati a effettuare gli adempimenti occorrenti per la procedura telematica di dimissioni, non anche avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali: il Ministero del Lavoro sul punto è stato tassativo” (risposta a interpello n. 24 del 30 dicembre 2016).

L’altro ispettore, indubbiamente più caustico e pungente del collega, incalza Dimitri: “Il lavoratore o si dimette per conto proprio o con l’ausilio dei soggetti abilitati, altrimenti per interrompere il rapporto deve essere licenziato: attualmente le dimissioni che ha presentato tramite il ragioniere producono gli stessi effetti di un’assicurazione stipulata col fruttivendolo!”.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza
Ogni riferimento a persone esistenti e/o a fatti realmente accaduti è puramente casuale

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