Il nuovo regime delle stock option aumenta gli oneri a carico dei sostituti d’imposta, tenuti ad introdurre uno specifico sistema di comunicazione con il destinatario del piano azionario, ove egli non intenda rischiare l’applicazione di pesanti sanzioni in caso di ritardo o omessa applicazione delle ritenute. Peraltro, il regime fiscale di favore previsto per le stock option è subordinato alla condizione che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione (a pena dell’assoggettamento a tassazione dell’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione, nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione, ovvero la costituzione in garanzia) un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. La punibilità delle violazioni tributarie è soggetta alla disciplina contenuta nel Dlgs 472/97, il cui impianto è fondato sulla estensione dei principi e delle garanzie proprie del diritto penale, primo tra tutti il principio della “responsabilità personale” della violazione, che subordina la punibilità dell’autore alla colpevolezza, che si estrinseca nella cosciente e volontaria realizzazione dell’illecito, doloso o colposo che sia.
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