Mentre rimangono valide le disposizioni che prevedono l’assegnazione agevolata di azioni della società, con il limite di valore annuo pari a 2.065,83 euro e con l’obbligo di non cederle prima dei tre anni dall’acquisizione, alla generalità dei dipendenti, con la manovra correttiva è stata tolta l’agevolazione per i piani di stock option individuali, contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi. Tale misura è indirizzata a colpire il sistema incentivante che mira a fidelizzare, con la concessione di un diritto di opzione per l’acquisto di azioni della società che potrà essere esercitabile solo limitatamente a determinate condizioni, alcune categorie di dipendenti oppure il singolo dipendente o amministratore. Ora il reddito derivante dalle stock option ricade nella categoria di reddito di lavoro dipendente con aliquota ordinaria. Si attendono chiarimenti su: la decorrenza, per non penalizzare i piani di stock option in corso; la competenza fiscale del reddito; i rimedi per la perdita d’interesse verso le stock option.
Altre misure della manovra riguardano: l’eliminazione dell’incentivo Irpef sulle indennità di fine rapporto per i lavoratori che vanno in pensione, prevista dal comma 4-bis dell’articolo 19 del Testo unico delle imposte sul reddito; l’esclusione dei contribuenti non residenti dalla no tax area; la limitazione del riporto delle perdite per il lavoro autonomo e le imprese minori; l’unificazione della dichiarazione Ici e dei relativi versamenti che dovranno essere liquidati nel modello 730 o in Unico.
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