Stima del patrimonio, parcella sulla base delle tariffe
Pubblicato il 02 settembre 2014
Per la Cassazione – sentenza n.
18483 del 1° settembre 2014 - la parcella del professionista che venga incaricato della relazione di
stima di un patrimonio da parte del Presidente del tribunale
ex articolo 2343 del Codice civile, va liquidata sulla base delle tariffe professionali.
Allo stesso perito
non risultano applicabili le norme di cui alla Legge n. 319/1980 e successive modifiche, in tema di liquidazione del compenso
spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall'autorità giudiziaria.
Detta ultima normativa, infatti, ha carattere speciale e può essere applicata esclusivamente agli ausiliari del giudice elencati nelle norme di cui agli articoli 11 della Legge n. 319/1980 e 29 del della Legge n. 794/1942.