Stesso risarcimento dei danni morali per moglie e compagna
Pubblicato il 08 giugno 2011
Per la Corte di cassazione – sentenza n.
12278 del 7 giugno 2011 - il risarcimento del danno morale conseguente alla morte del coniuge o del compagno a seguito di sinistro stradale deve essere liquidato nello stesso ammontare e con gli stessi parametri sia nei confronti della moglie che nei confronti della convivente "
more uxorio".
Ed infatti, “
in materia di responsabilità civile è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona a favore del convivente "more uxorio" di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una convivenza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale”.
Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva parificato, ai fini del risarcimento del danno morale, la famiglia legale della vittima di un sinistro a quella di fatto successivamente costituita dalla stessa; e ciò, dopo avere accertato la stabilità nonchè la continuità nel tempo del rapporto e della relazione affettiva.