Statuti enti sportivi adeguati a riforma dello sport: come modificarli

Pubblicato il 27 novembre 2023

Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 29-2023/CTS è dedicato al tema degli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport.

Il documento, approvato il 1° novembre 2023 dalla Commissione Terzo Settore, è stato pubblicato sul sito del Notariato il 17 novembre 2023.

Nello studio, i notai si soffermano sul contenuto e le modalità da seguire per adeguare gli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD) alle previsioni introdotte dalla recente riforma dello sport.

Particolare attenzione è quindi destinata all’adeguamento degli statuti delle SSD che beneficiano di agevolazioni fiscali.

Sono analizzate, a seguire, anche le conseguenze dell’inosservanza del termine di adeguamento degli statuti che, si rammenta, risulta fissato al 31 dicembre 2023.

Ma andiamo per ordine.

Riforma dello sport, adeguamento statuti

Nelle premesse dell'elaborato, i notai ricordano come la riforma degli enti sportivi dilettantistici sia stata recentemente ritoccata dal D. Lgs. n. 120/2023, che ha imposto a tutte le ASD e alle SSD di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nei provvedimenti normativi di riforma dello sport.

La difformità degli statuti ai nuovi requisiti comporta l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Inoltre, per gli enti già iscritti che omettano, entro il termine del 31 dicembre 2023, di effettuare il predetto adeguamento, è disposta la cancellazione d’ufficio dal medesimo registro.

Per l’approfondimento di questi temi si rinvia al post: "Riforma dello sport. Adeguamento statuti ASD e SSD, con quali regole? ".

Fatte tali premesse, i notai evidenziano come siano molteplici le questioni generate dalla definitiva entrata in vigore della riforma, per quanto riguarda, in particolare, la validità e la conformità alle nuove regole degli statuti degli enti preesistenti, costituiti maggiormente nella forma giuridica dell’associazione non riconosciuta.

Particolarmente delicate risultano, altresì, le questioni di diritto transitorio, originate dall’incidenza delle nuove regole sulla vita degli enti preesistenti, anche considerando che il “passaggio” dalla vecchia alla nuova normativa non è stato espressamente disciplinato dal legislatore.

Nei decreti legislativi di attuazione della riforma, infatti, compare solo la norma dedicata alla c.d. “trasmigrazione automatica” degli enti sportivi dilettantistici, vale a dire il passaggio dal vecchio registro Coni al nuovo Registro.

Il tema degli adeguamenti statutari, dunque, assume enorme rilevanza per tutti gli enti preesistenti ed operanti nel territorio.

Statuti ASD e SSD, come adeguare il contenuto

Per quanto riguarda il contenuto degli statuti, lo studio effettua una prima comparazione tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina e quelli imposti dalle nuove disposizioni.

Dall'analisi condotta, viene evidenziata la necessità di un “aggiornamento” dello statuto quanto meno rispetto ai seguenti elementi:

Conseguenze mancato adeguamento: no cancellazione automatica

Sono interessanti, a seguire, le conclusioni cui i notai giungono per quel che riguarda le conseguenze dell’inosservanza del termine di adeguamento degli statuti.

Viene precisato, sul punto, che il mancato adeguamento degli statuti entro il termine del 31 dicembre 2023 non giustifica la cancellazione d’ufficio dal registro degli enti inadempienti.

Per la cancellazione di questi ultimi, infatti, sarà sempre necessario il rispetto dell’art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 39/2021 e, quindi, la diffida del Dipartimento per lo sport ad adempiere all’onere di adeguamento degli statuti.

Per il Notariato, va ritenuto certamente ammissibile un “adeguamento tardivo” effettuato oltre il termine di legge del 31 dicembre 2023, sempreché, ovviamente, l’ente sportivo non risulti nel frattempo cancellato dal Registro.

In caso di adeguamento tardivo, tuttavia, non si potrà beneficiare dell’esenzione dell’imposta di registro prevista comunemente per gli “adeguamenti tempestivi”.

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