Start-up innovative: modifiche alla disciplina

Pubblicato il 28 maggio 2015

Ampliata la durata del regime


Il D.L. n. 3del 24.01.2015, convertito con la Legge n. 33 del 24.03.2015, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle start-up innovative, ampliando la durata del regime e la portata delle agevolazioni. Tra le modifiche, vi è l'incremento del limite temporale entro il quale si mantiene lo status di start-up innovativa: si passa dai 48 ai 60 mesi.

Altra novità riguarda l’eliminazione (per effetto dell’art. 4, comma 11, lettera a,) del riferimento alla forma giuridica di società di diritto italiano o di Societas Europea, residente in Italia, ai fini delle imposte sui redditi.

Ulteriore modifica riguarda il requisito della territorialità. In base alla nuova disposizione (introdotta dall'art. 4, comma 11, lettera b), possono assumere la qualifica di start-up innovative le società residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

Le modifiche sono state contestuali all’introduzione del regime per le PMI innovative, ovvero il nuovo regime che, a condizioni ridotte, garantisce alcune delle agevolazioni previste per le start-up.

Nota bene - In riferimento all’ambito di applicazione, con il nuovo intervento il legislatore ha aperto l’applicazione del regime anche alle società UE che stabiliscono in Italia una sede produttiva o una filiale.

Le modifiche estendono l’ambito di applicazione delle agevolazioni collegate al regime delle start-up innovative, il quale, come noto, prevede alcune agevolazioni per coloro che decidono di investire in capitale proprio.

In Unico 2015 PF, ai fini di tale agevolazione, alcuni campi del quadro RP sono stati modificati rispetto al precedente modello.
In particolare:

NUOVA DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA

Dopo le modifiche apportate dal Dl n. 3/2015, rientrano nella definizione di start-up innovative le società di capitali, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale, non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono i seguenti requisiti:

Tra gli altri requisiti della start-up cosiddetti alternativi (deve esserne rispettato almeno uno), si segnala:

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(1) Le spese debbono risultare dall’ultimo bilancio approvato o, nel primo anno di vita, dall’impegno alla loro effettuazione assunto dalla start-up.
(2) Impiego, in alternativa, di dipendenti o collaboratori in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, in possesso di laurea magistrale.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Relativamente alle agevolazioni fiscali collegate al regime delle start-up:


LE NOVITÀ

Tra le modifiche apportate dal D.L. n. 3/2015 alla disciplina della start-up va evidenziato, in particolare:

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(3) Possono accedere al regime anche le società residenti nell'UE o SEE che abbiano la sede produttiva o la filiale in Italia.

ATTO SENZA NOTAIO

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, coloro che sono interessati ad aprire una start-up innovativa o un incubatore certificato, potranno effettuare tale operazione senza alcuna necessità di rivolgersi ad un notaio.

E' prevista la possibilità di costituire una società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.

COMPENSAZIONE CREDITI IVA (Art. 4, comma 11-novies)

Una nuova agevolazione - di carattere fiscale - riguarda, invece, la compensazione del crediti IVA. In deroga alla disciplina ordinaria contenuta nell’articolo 10, comma 1, n. 7. lettera a), del D.L. n. 78/2009, i contribuenti, che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito solo se l’importo dei crediti da compensazione è superiore a 50.000 euro (4).

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(4) Per la generalità dei contribuenti la soglia, al superamento della quale scatta il predetto obbligo, è fissata a 15.000 euro.

TRASFERIMENTO QUOTE

Modifiche hanno riguardato anche la cessione delle quote o il loro trasferimento. Viene previsto un regime di trasferimento simile a quello previsto dai mercati regolamentati, che regola la possibilità di beneficiare dell’intervento di intermediari finanziari per il trasferimento delle quote sottoscritte tramite portali online.

Secondo quanto stabilito dal comma 10, articolo 4, D.L. n. 3/2015, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di SRL:

MODELLO UNICO PF – COSA INDICARE

Le modifiche al modello UNICO 2015 PF che riguardano le start up innovative investono in particolare il quadro RP, in riferimento al quale si segnala:

 

 

La gestione delle eccedenze, invece, è affidata al rigo RN48 per le deduzioni, ed ai righi RN20 e RN21 per le detrazioni.

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(5) Alcuni dati relativi alle detrazioni d'imposta devono essere indicati nel rigo RN21.

IL RIGO RP 80

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introduce alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative.

Le modalità di attuazione delle agevolazioni sono individuate con decreto del MEF del 30 gennaio 2014. Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 o del 25 per cento, a seconda che si tratti rispettivamente di investimenti in start up innovative, oppure di investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico.

 

 

Soggetto Irpef START-UP ordinaria
  • Detrazione del 19% dell’investimento, fino ad un massimo 500.000 euro.
START-UP a vocazione sociale o ambio energetico
  • detrazione del 25% dell’investimento, fino ad un massimo di 500.000 euro.


L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro, e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Una eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

In riferimento al rigo RP80, le colonne 1 e 2 variano a seconda delle modalità (diretta o indiretta) di investimento da parte del contribuente nelle start-up innovative:

Nella colonna 3 si deve indicare l’importo dell’investimento nelle start up, mentre in colonna 4 deve essere indicato un codice che identifica il tipo di investimento, al fine di determinare la percentuale di detrazione spettante (7):

Nella colonna 5 deve essere indicato l’importo spettante per il singolo investimento, mentre nella colonna 6, infine, deve essere indicato l’ammontare totale degli investimenti per i quali è prevista rispettivamente la detrazione del 19% e del 25%.

L’importo della detrazione totale spettante, poi, dovrà essere riportato nel rigo RN21, colonna 1.

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(6) In presenza dei codici 4 e 5 non vanno compilate le colonne 3 e 4, ma va unicamente indicato nella colonna 5 l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza.
(7) Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascun investimento utilizzando più moduli.

RIGO RP 33

I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza, di cui all’art. 116 del Tuir, possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start-up eccedente il reddito complessivo.

Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società riportandolo nella colonna 2 del rigo, e indicando il codice fiscale della società partecipata nella colonna 1. La colonna 3 va compilata una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, per indicare l’importo della deduzione non fruita relativa all’anno 2013, rilevabile dal modello Unico 2014 al rigo RN43, col. 8, al netto delle eventuali eccedenze riportate al rigo RL32, col. 3 del modello Unico 2015.

Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono contenute nel decreto 30 gennaio 2014 del ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico. Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell’articolo 6 del predetto decreto 30 gennaio 2014, il contribuente è tenuto a compilare anche il rigo RL32 nel quadro RL del fascicolo 2 di Unico.

LA DECADENZA DAL BENEFICIO

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la decadenza dal beneficio di detrazione, riconosciuto per investimenti in start-up innovative, comporta l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente ai relativi interessi legali.

In tale ipotesi va compilato il rigo RN40 di Unico indicando i seguenti dati:

Per quanto concerne, invece, la decadenza dal beneficio di deduzione, deve essere compilato il rigo RL32 (Fascicolo 2 di Unico). In tale ipotesi l’investitore è tenuto ad incrementare il reddito del periodo in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi precedenti e versare gli interessi legali da determinare sull’imposta non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto dell’agevolazione fruita.

Nel modello Unico:

Quadro normativo

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)
- D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012
- D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015

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