Da quando decorre il termine quinquennale di non fallibilità delle start up innovative?
E' la Corte di cassazione ad aver provveduto, da ultimo, a fare chiarezza, risolvendo una divergenza esistente in dottrina circa l'individuazione del relativo dies a quo.
Con ordinanza n. 23980 del 2 agosto 2022, la Suprema corte ha precisato che la decorrenza del termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a fallimento si ha a partire dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali.
Data, quest'ultima, da cui consegue, invece, l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il registro delle imprese.
Il chiarimento è giunto nell'ambito di una causa promossa da una Spa, iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative, al fine di opporsi alla declaratoria di suo fallimento pronunciata dal Tribunale fallimentare.
Dopo che la Corte d'appello aveva rigettato il relativo reclamo ex art. 18 Legge fallimentare, la società si era rivolta al Collegio di legittimità, deducendo violazione e falsa applicazione di legge.
Secondo la sua difesa, era erroneo che la Corte territoriale avesse individuato il dies a quo dei 5 anni per i quali è prevista l'esenzione dalla fallibilità della start up innovativa nella data di costituzione della compagine, piuttosto che nella data della sua iscrizione nella relativa sezione speciale presso il registro imprese.
Motivo, questo, giudicato infondato dalla Prima sezione civile, dopo aver reso una compiuta disamina sulla disciplina dell'impresa "start up innovativa" e, in particolare, sul regime di favore ad essa applicabile per quanto concerne la non assoggettabilità al fallimento.
Su tale ultimo punto, gli Ermellini hanno segnalato il contrasto interpretativo esistente in dottrina in ordine all'individuazione del dies a quo del sopra menzionato termine quinquennale, riferito da taluni alla data di iscrizione della start up nell'apposita sezione speciale, da altri alla data di costituzione della società, come sostenuto anche dall'orientamento di merito cui aderiva la decisione impugnata.
Orbene, la Cassazione ha precisato di ritenere condivisibile tale ultima tesi, sulla scorta di un'interpretazione letterale, logica e teleologica della normativa in questione.
Le disposizioni in disamina - viene puntualizzato nella decisione - si muovono su un doppio e distinto piano:
Da qui la formulazione del seguente principio di diritto: "Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e succ. mod., ai sensi dell’art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla I. n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012".
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