Un parere MiSE interviene con chiarimenti su brevetto e modello di utilità delle Start-up innovative e, più specificatamente, sull'eventuale utilizzabilità dei modelli di utilità, quali privative industriali, ai fini dell’accertamento del requisito oggettivo (ex art. 25, n. 3 della lettera h), del DL 179/2012).
Si specifica che un'impresa neocostituita, per accedere al registro delle startup innovative con il requisito della titolarità della privativa industriale, può avvalersi di brevetti per modelli di utilità industriale, anche se diversi da quelli per invenzioni richiamati in normativa.
Il ministero, nel parere n. 111865 del 21 aprile 2016, motiva che, ai fini sostanziali e di interpretazione teleologica della volontà del legislatore, anche il modello d’utilità, purché ricorrano tutti i co-elementi previsti dal ridetto numero 3), soddisfi al requisito Start-up in oggetto.
Infatti, il modello di utilità rientra nelle privative industriali e lo stesso sito Mise, alla pagina dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, riporta che a volte è “difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come “una piccola invenzione”. Si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.
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