Start-up innovativa: l'iscrizione nel registro non basta per evitare il fallimento

Pubblicato il 05 luglio 2022

L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento.

Occorre, infatti, anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della predetta qualifica di start-up innovativa.

E' dunque possibile che si proceda, in sede prefallimentare, alla verifica giudiziale dei requisiti medesimi: l'iscrizione nella sezione speciale, infatti, non preclude il sindacato sui requisiti di legge e di fallibilità.

Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 21152 del 4 luglio 2022, con cui ha ribaltato il verdetto cui era giunta la Corte d'appello nell'ambito di un procedimento per la dichiarazione di fallimento di una Srl.

I giudici territoriali, accogliendo il reclamo proposto dalla società in liquidazione, ne avevano revocato il fallimento ritenendola non assoggettabile alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Dl n. 179/2012, in quanto iscritta come start-up innovativa nella relativa sezione speciale del registro delle imprese.

Tale disposizione - si rammenta - prevede che la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della Legge n. 3/2012 (procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio): in caso di insolvenza della start-up, dunque, non è possibile dichiararne il fallimento.

Secondo la Corte d'appello, l'iscrizione automatica della start-up nella predetta sezione, sulla base della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti prescritti, sarebbe assistita da una presunzione di veridicità che ne esclude la soggezione a fallimento, risultando perciò preclusa la verifica, in sede prefallimentare, dell'effettivo possesso dei requisiti medesimi.

Il Fallimento della Srl aveva impugnato tali conclusioni davanti alla Suprema corte, assumendo che l'iscrizione della società nell'apposita sezione speciale è elemento necessario ai fini di pubblicità costitutiva e normativa, privo, però, di efficacia sanante della eventuale mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie, non surrogabile dalla semplice autocertificazione del legale rappresentante, per quanto accompagnata da responsabilità penale.

Iscrizione nel registro non preclude la verifica giudiziale su effettivo possesso dei requisiti

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, i quali hanno sottolineato l'intento del legislatore di incentivare, agevolandola, solo la start-up che sia effettivamente - e non solo formalmente o statuariamente - munita di una reale capacità innovativa, correlata alla propria concreta attività.

Per la Corte di Piazza Cavour, ciò posto, era da ritenere destituita di fondamento la tesi che preclude, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la verifica giudiziale circa l'effettivo possesso dei requisiti della start-up innovativa regolarmente iscritta nella sezione speciale del registro.

Il controllo formale esercitato dall'Ufficio del registro delle imprese, infatti, non ha efficacia ostativa ad una valutazione di merito da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, munita anche del potere di disapplicare gli atti amministrativi non conformi a legge, laddove accerti il difetto dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione medesima.

Di seguito, il principio di diritto espressamente enunciato dalla Prima sezione della Cassazione: "L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’articolo 31, d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa".

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