Start up. Domanda di iscrizione nella sezione speciale del RI entro il 17 febbraio

Pubblicato il 29 gennaio 2013 Le start up innovative sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico ad opera del Dl n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012.

Tali imprese godono di particolari agevolazioni a seguito dell’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, quali: l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel RI, l’esonero dal pagamento del diritto camerale, alcune particolari agevolazioni fiscali oltre a deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa.

Le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 221/2012, per essere considerate start up innovative e accedere ai suddetti benefici devono presentare domanda di iscrizione nell’apposita sezione entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge. Tale termine scade il 17 febbraio 2013.

Entro tale data, le start up, costituite prima del 19 dicembre 2012, devono inoltrare apposita domanda in forma esclusivamente telematica.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentate, che attesti il possesso dei requisiti di legge.

La domanda deve contenere l’indicazione dell’attività svolta e delle spese in ricerca e sviluppo, oltre che l’elenco delle società partecipate, dei titoli di studio del personale e dei soci che vi fanno parte e delle eventuali relazioni professionali di collaborazione o commerciale con incubatori di start up innovative certificati.

Queste ed altre informazioni sono contenute nella guida online realizzata da InfoCamere, al fine di fornire alle società già costituite le indicazioni operative necessarie per l’iscrizione al registro.

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