Start-up, avvio semplificato dall’Investment compact
Pubblicato il 01 aprile 2015
Alcune importanti novità e semplificazioni in materia di costituzione di imprese Start-up innovative sono state apportate dalla legge sull’
Investment compact.
All’articolo 10-bis della Legge n.
33 del 24 marzo 2015, approdata nella “
Gazzetta Ufficiale” n. 70 del 25-3-2015, è infatti disposto che
"l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
Il dettato normativo anche se non molto semplice da interpretare è da leggere nel seguente modo:
la costituzione e le successive modifiche di Start-up innovative possono avvenire senza notaio. In tal modo, le nuove imprese possono evitare le spese notarili, che pesano da 1.000 a 2.500 euro circa.
Al fine di eliminare il passaggio dal notaio è, però, necessario che l’atto costitutivo e le successive modificazioni vengano redatti secondo un
modello uniforme, che sarà adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico.
Per la piena operatività della nuova disposizione normativa resta, dunque, da attendere solo la messa a disposizione del citato modello, che una volta reperito dovrà essere compilato e firmato digitalmente dai soci.