La Corte costituzionale, con una sentenza di ieri, la n. 387, ha chiarito come spetti allo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema, la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna. In particolare, i requisiti strutturali e organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico devono essere stabiliti in maniera uniforme dallo Stato non potendo essere determinati in maniera discrezionale dalle regioni e/o dalle province autonome. La Consulta ha così dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 1, della legge della provincia di Bolzano 10/07, con il quale era stato introdotto l'art. 19-ter, comma 2, della legge 14/87 in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi.
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