Stalking, il vincolo affettivo con la vittima non è necessario
Pubblicato il 11 settembre 2014
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 37448 del 10 settembre 2014 – il delitto di stalking cui all'articolo 612-bis del Codice penale non limita e circoscrive la natura e le qualità della parte lesa.
E', ossia, comunque configurabile il reato in questione anche quando la
vittima non sia una persona legata all'agente da vincoli affettivi.
In particolare, i giudici di legittimità hanno confermato il provvedimento con cui era stata disposta la misura del
divieto di avvicinamento alle persone offese a carico di un uomo accusato di stalking per aver reiterato, nei confronti di queste, condotte minacciose, ingiuriose, moleste.
Del tutto irrilevante, secondo la Corte, il fatto che il soggetto imputato non fosse legato da alcun vincolo affettivo con le vittime.