Stalking, i cardini dal riesame

Pubblicato il 15 maggio 2009
Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza n. 347 del 2009, ha fornito una delle prime interpretazioni al nuovo reato di stalking, per come introdotto dal Dl n. 11 del 2009. Il giudice pugliese, in particolare, ha fissato le condizioni perché possa essere ravvisata questa fattispecie: occorre, in primo luogo, la ripetizione ininterrotta di molestie e minacce; i comportamenti del molestatore, poi, oltre ad essere intenzionali devono essere tali da procurare disagi psichici, timori per la propria incolumità e per quella delle persone care oltreché un pregiudizio per le abitudini della vita. Il Tribunale elenca, nel dettaglio, quali condotte possano integrare questo tipo di molestie: telefonate, appostamenti, pedinamenti, minacce, danneggiamenti, ingiurie e aggressioni fisiche. Comportamenti questi persecutori e ripetuti nel tempo che incutono uno stato di soggezione nella vittima ed un ragionevole senso di timore.
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