Stalking dal dipendente comunale. Ente condannato a risarcire la vittima

Pubblicato il 20 luglio 2017

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha confermato la condanna per stalking dell’addetto alla gestione di una biblioteca comunale, per aver posto in essere, ai danni di una dipendente sua collega, una serie di “persecuzioni professionali” caratterizzate da violenze morali ed atteggiamenti oppressivi a sfondo sessuale.

Gli Ermellini hanno altresì confermato – sul punto, in disaccordo con la Corte d’Appello – la condanna del Comune datore di lavoro, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni subiti dalla vittima costituitasi parte civile, ravvisando la c.d. “occasionalità necessaria” che consente di ritenere configurata la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. in capo al predetto Ente.

Responsabilità civile della p.a. per i reati dei propri dipendenti

Come la Corte ha già avuto modo di chiarire, la P.a. deve ritenersi civilmente responsabile – per l’appunto, in base al menzionato criterio di occasionalità necessaria – degli illeciti penali commessi dai propri dipendenti, ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell’assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, si da non consentire il minimo collegamento con essi. Non può tuttavia ignorarsi il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto di occasionalità necessaria deve essere escluso quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale di fatto sostituite a quelle dell’ente pubblico d’appartenenza, ed, anzi, in contrasto con quest’ultime.

Occasionalità necessaria: se la funzione pubblica agevola la produzione del danno

Tuttavia nel caso di specie – conclude la Corte Suprema con sentenza n. 35588 del 19 luglio 2017 – sebbene parte delle condotte siano state poste in essere dall'imputato durante la pausa pranzo o fuori dall'orario di lavoro, l’esercizio delle funzioni pubbliche ha comunque agevolato la produzione del danno nei confronti della persona offesa. E tale circostanza è comunque sufficiente per ritenere sussistente il requisito dell’occasionalità necessaria e quindi la responsabilità ex art. 2049 c.c. della pubblica amministrazione.

 

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