Stabilità: risolto il giallo sulle polizze stipulate dalle imprese entro il 1995

Pubblicato il 03 gennaio 2013 Con la Legge di Stabilità 2013 - comma 508 dell'articolo 1 - si risolve il caso dei proventi maturati alla data del 31 dicembre 2012 sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati nell'esercizio d'impresa entro il 1995. Proprio quella del 31 dicembre 1995 è la data che distingue la tassazione.

Per le polizze stipulate entro la data spartiacque, è stabilito che:

- a regime dal 2013 anche a tali polizze si applica il regime ex Dlgs 47/2000, pertanto il provento concorrerà al reddito complessivo imponibile, senza che la compagnia prelevi alcuna ritenta o imposta sostitutiva;

- per il pregresso, i proventi maturati da tali polizze che sono ancora in essere alla data del 31 dicembre 2012 si considerano corrisposti a tale data (prelievo una tantum).

Si ricorda che la ritenuta d'imposta del 12,5% - articolo 6 della legge 482/1985 - per i rendimenti maturati prima del 31 dicembre 2012, deve essere versata in cinque annualità tra il 2013 e il 2017: il 60% entro il 16 febbraio 2013 e la parte residua, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Con il comma 473, invece, si riapre la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013 da parte di società semplici ed enti non commerciali, oltre che da persone fisiche. La data da tenere in considerazione per la perizia (redatta e asseverata) e per il versamento della sostitutiva, è quella del 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica).
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