Stabilità: in vigore le fatture semplificate
Pubblicato il 02 gennaio 2013
La Legge di Stabilità 2013,
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 212 della “
Gazzetta Ufficiale” n. 302 del 29 dicembre 2012), porta con sé due allegati. Tra questi il Dl
216/2012 - salva infrazioni - nel rivedere le regole della fatturazione ex l’articolo 21 del Dpr n. 633/1972, segna l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dell’equiparazione della fattura elettronica a quella cartacea sia della fattura semplificata (nuovo articolo 21-bis del Dpr n. 633/1972).
La fattura elettronica, in un qualunque formato elettronico, può essere emessa solo previa accettazione del destinatario.
L’introduzione della fattura semplificata è, per ora, riservata alle operazioni che non superano i 100 euro. Il ministero dell’Economia potrà emettere un decreto per aumentare l’importo fino ai 400 euro ed eliminare il tetto per alcune tipologie di operazioni relative a settori specifici o a particolari categorie di soggetti.
Restano escluse dalla fattura light le cessioni intracomunitarie e quelle di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato Ue.
Si possono emettere, senza limite di importo, le semplificate in caso di note di variazione dell'imponibile e dell'imposta, fatture rettificative ex articolo 26 del dpr 633/1972.
La nuova tipologia di fattura semplifica:
- i dati del cliente (dovrà essere indicato solo il codice fiscale o il numero di partita Iva);
- l’oggetto dell’operazione (basterà indicare la descrizione dei beni/servizi);
- l'indicazione dell'importo complessivo lordo (si specifica l'importo dell'Iva incorporata oppure soltanto l'aliquota).