Stabilità: in vigore le fatture semplificate

Pubblicato il 02 gennaio 2013 La Legge di Stabilità 2013, Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 212 della “Gazzetta Ufficiale” n. 302 del 29 dicembre 2012), porta con sé due allegati. Tra questi il Dl 216/2012 - salva infrazioni - nel rivedere le regole della fatturazione ex l’articolo 21 del Dpr n. 633/1972, segna l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dell’equiparazione della fattura elettronica a quella cartacea sia della fattura semplificata (nuovo articolo 21-bis del Dpr n. 633/1972).

La fattura elettronica, in un qualunque formato elettronico, può essere emessa solo previa accettazione del destinatario.

L’introduzione della fattura semplificata è, per ora, riservata alle operazioni che non superano i 100 euro. Il ministero dell’Economia potrà emettere un decreto per aumentare l’importo fino ai 400 euro ed eliminare il tetto per alcune tipologie di operazioni relative a settori specifici o a particolari categorie di soggetti.

Restano escluse dalla fattura light le cessioni intracomunitarie e quelle di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato Ue. Si possono emettere, senza limite di importo, le semplificate in caso di note di variazione dell'imponibile e dell'imposta, fatture rettificative ex articolo 26 del dpr 633/1972.

La nuova tipologia di fattura semplifica:

- i dati del cliente (dovrà essere indicato solo il codice fiscale o il numero di partita Iva);

- l’oggetto dell’operazione (basterà indicare la descrizione dei beni/servizi);

- l'indicazione dell'importo complessivo lordo (si specifica l'importo dell'Iva incorporata oppure soltanto l'aliquota).
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