Il ministero del Lavoro, con la nota n. del 7 settembre 2006, chiarisce che il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato anche per lavori di pulizia all’interno di stabilimenti industriali. Infatti, l’articolo 33 del Dlgs 276/2003, che definisce il lavoro intermittente, rimanda alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero, in via provvisoria, ad un decreto del ministero del Lavoro l’identificazione delle attività lavorative per le quali si può utilizzare tale tipologia di lavoratore. A tal proposito, in assenza di altro, il ministero del Lavoro nel decreto 23 ottobre 2004 fissa come riferimento la tabella contenuta nel regio decreto 2657/1923, che al n. 20 ritiene utilizzabile “il personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali”. Proprio il concetto di igiene ricomprende per il Lavoro l’attività necessaria per la pulizia delle cose, che deve avvenire obbligatoriamente all’interno degli edifici destinati alla produzione industriale.
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