La Corte di Cassazione, con la sentenza 12237 del 18 maggio 2018, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che, a seguito di una verifica fiscale, riteneva sussistente in Italia una stabile organizzazione di un consorzio avente sede legale in uno Stato dell’Unione.
Alla luce di ciò, il Fisco aveva notificato avvisi di accertamento per recuperare a tassazione l’Iva che non era stata versata, ma riteneva fosse dovuta in quanto le operazioni erano compiute in favore di un soggetto con sede all’estero, ma con una stabile organizzazione in Italia.
L’Agenzia aveva fornito come prova della sussistenza della stabile organizzazione nel nostro Paese il fatto che alcuni manager si erano riuniti in territorio italiano in una sede che poteva considerarsi direzionale.
Già nei primi due gradi di giudizio, la Ctp e la Ctr avevano ritenuto nullo l’accertamento fiscale ribadendo l'inesistenza della stabile organizzazione e ritenendo il centro direzionale un dato assolutamente insufficiente.
La Suprema Corte di Cassazione conferma tale orientamento, rendendo definitivo il verdetto.
Secondo quanto ribadito nella sentenza n. 12237, infatti, per stabile organizzazione si deve intendere un “centro di attività” che presenti “un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico”, a rendere possibili in modo autonomo le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo Iva.
Viceversa, “non costituisce un centro di attività stabile un'installazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario quali l'assunzione del personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa”.
Pertanto, il solo fatto che le riunioni di alcuni manager del consorzio estero fossero avvenute nel territorio italiano non basta a soddisfare il requisito della stabile organizzazione della società ai fini del pagamento dell'Iva, ai sensi dell'art. 5 del modello di convenzione Ocse. Mancano, di fatto, i requisiti richiesti per la stabile organizzazione, non emergendo dalla documentazione processuale la sussistenza di una struttura idonea né un sufficiente corredo umano e tecnico atti a porre in essere cessioni di beni e/o prestazioni di servizi.
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