Con la risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2017, l'Amministrazione finanziaria risponde ad un interpello sui grandi investimenti che è stato sollevato da un grande gruppo estero che opera in Italia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del “decreto internazionalizzazione” (Dlgs n. 147/2015)
Il suddetto decreto, attuando la legge delega fiscale n. 23/2014, ha introdotto nell’ordinamento tributario l’interpello sui nuovi investimenti, mediante il quale le imprese che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia e che abbiano significative e durature ricadute occupazionali possono sottoporre all’Agenzia delle Entrate il relativo piano di investimento, allo scopo di conoscerne il trattamento fiscale. L’Agenzia è tenuta a pubblicare le posizioni interpretative fornite in risposta agli interpelli aventi portata di interesse generale.
Il primo interpello sui grandi investimenti riguarda i principali aspetti tributari connessi ad un importante piano di investimento, che conduce all’ampliamento della capacità produttiva della società italiana appartenente al gruppo, con conseguenti, favorevoli, ricadute occupazionali e ad un maggior gettito Irpef, Ires e Irap. Dunque, secondo l'istante, l'investimento in esame presenta le caratteristiche richieste dal sopra richiamato articolo 2 del Dlgs 147/2015.
Inoltre, il piano di investimento prevede la produzione di alcuni prodotti presso lo stabilimento della società italiana del gruppo e la creazione di una piattaforma logistica (hug logistico) per la distribuzione dei prodotti realizzati nei vari stabilimenti del gruppo, con il coinvolgimento di altre società estere.
Secondo l'istante, il centro di immagazzinamento e distribuzione realizzato nel nostro Paese non configura una stabile organizzazione in Italia della consociata, in quanto lo stesso costituisce uno spazio utilizzato come deposito fiscale, deposito doganale e deposito Iva, in cui saranno immagazzinati prodotti finiti di proprietà di società estere fino alla loro estrazione e distribuzione.
Nella risoluzione n. 4/E/2017, l'Agenzia esclude che il centro di immagazzinamento e di distribuzione in Italia comporti la creazione di una stabile organizzazione a patto che vengano rispettate certe condizioni.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, non si ricade nella fattispecie della stabile organizzazione solo se nel centro logistico che la società estera intende creare in Italia saranno depositati, esposti o consegnati esclusivamente prodotti di proprietà della stessa.
Dunque, in termini più ampi, per escludere che il centro logistivo che il gruppo intende localizzare in Italia si configuri come stabile organizzazione materiale della consociata estera ai fini delle imposte sui redditi è necessario che nello stesso non vengano svolte attività diverse da quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”, quali, ad esempio, attività commerciale di raccolta ordini o di vendita di prodotti.
Infine, l'Agenzia ha chiarito anche il regime fiscale da applicare alle operazioni di acquisto finalizzate alla successiva rivendita poste in essere dalla società consociata estera. Questa fattispecie - secondo la risoluzione n. 4/E/2017 - va assoggettata al regime degli acquisti intracomunitari e, dunque, assoggettata a Iva in Italia attraverso l’integrazione della fattura non imponibile estera.
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