In merito all’obbligo, a partire dal 16 dicembre 2019, in capo alle Srl che superano determinati parametri di nominare collegi sindacali o revisori, si segnala un documento di Unioncamere inviato alle Camere di commercio.
La norma in discorso è l’articolo 2477, comma 2, lettera c), c.c., che impone la nomina dell’organo di controllo o del revisore per la società che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità.
Lo stesso articolo stabilisce che nel caso in cui l’assemblea non provveda, il potere di nomina passa al tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Con una nota di Unioncamere, viene fatto presente che non verranno immediatamente inviate le segnalazioni del conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma sarà spedita alle società obbligate una comunicazione preventiva “per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell’articolo 2477 c.c.”.
Inoltre, nei prossimi giorni InfoCamere trasmetterà a ciascuna Camera di commercio l’elenco delle società del proprio territorio che ricadono nell’ambito di applicazione dell’obbligo in parola.
Sembra, dunque, che l’approccio di Unioncamere verso l’obbligo di nomina risulti piuttosto morbido, raccogliendo l’invito del Cndcec a dare più tempo per adempiere.
La nota di Unioncamere avverte che nell’elenco delle Srl tenute a nominare l'organo di controllo o il revisore, non sono state inserite le società sottoposte alle procedure concorsuali, con l’eccezione delle società in concordato preventivo e di quelle per le quali sono in corso gli accordi di ristrutturazione del debito e sono stati utilizzate le informazioni relative all'attivo dello stato patrimoniale e quello delle vendite partendo dai dati di bilancio.
Con riferimento al numero dei dipendenti, si è fatto ricorso alle informazioni contenute nella nota integrativa e, solo in loro assenza, ai dati Inps.
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