Il socio della Srl estinta può legittimamente agire per ottenere l’intero credito Iva della stessa società.
E’ infatti errato ritenere che il socio possa far valere il diritto al rimborso del credito Iva nei soli limiti della propria quota e non per l’intero.
Sulla base di questi assunti, la Corte di cassazione, con sentenza n. 19641 del 21 settembre 2020, ha accolto le doglianze dell’ex socio nonché liquidatore di una Srl che aveva adito le Commissioni tributarie per opporsi al diniego all’istanza di rimborso Iva presentata in data successiva alla cancellazione della società.
Egli si era rivolto alla Suprema corte per impugnare la decisione con cui la CTR aveva ritenuto che il medesimo, in carenza della rappresentanza processuale degli altri soci, fosse sì legittimato ad ottenere il rimborso dell’Iva ma ciò solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.
Il ricorrente, nella sua qualità sia di socio che di liquidatore della Srl, aveva censurato tali conclusioni sulla questione della asserita carenza di potere rappresentativo.
I giudici di merito - a suo dire - non avevano considerato che, essendosi verificato un fenomeno di comunione sui beni appartenenti alla società cancellata, ciascun socio era legittimato ad esercitare i poteri gestori e, quindi, a far valere il diritto al rimborso Iva per la totalità e non solo pro quota. Doveva, ossia, essere riconosciuto a ciascun socio il diritto ad agire autonomamente per far valere l’intero credito comune.
Motivi, questi, giudicati fondati dalla Quinta sezione civile della Cassazione, la quale ha sottolineato come sia legittimo che il socio della società estinta agisca per ottenere l’intero credito Iva della medesima.
Estinta la società, infatti, si instaura, tra i soci, un regime di contitolarità o di comunione indivisa sui diritti e beni della compagine, in considerazione della quale anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione, compresa l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per eventualità di azione individuale di uno dei comunisti.
In definitiva, sono stati accolti i motivi di doglianza prospettati dal contribuente nella sua qualità di ex socio della Srl estinta.
Per contro, è stato rigettato, in quanto ritenuto inammissibile, il ricorso proposto dal medesimo contribuente nella sua qualità di ex liquidatore: l'attività di quest’ultimo è confinata alla fase di esistenza della società e nei suoi confronti non si realizza alcuna forma di successione.
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