Srl con termine lungo: no al recesso ad nutum del socio

Pubblicato il 06 settembre 2022

Società a responsabilità limitata con termine di durata lungo fissato nel 2050: è ammesso il recesso ad nutum del socio?

No, in quanto la possibilità per il socio di recedere ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo.

Con ordinanza n. 26060 del 5 settembre 2022, la Corte di cassazione si è pronunciata nell'ambito di una causa che vedeva contrapposti una Srl e un proprio socio, avente ad oggetto la legittimità del recesso esercitato da quest'ultimo.

La Corte d'appello aveva ritenuto che il termine di durata della predetta società, fissato nell'anno 2050, fosse di lunghezza tale da consentire il recesso ad nutum.

La stessa aveva aderito alla tesi secondo cui il diritto al libero recesso va riconosciuto non solo quando la società è contratta a tempo indeterminato, ma anche quando lo statuto preveda un termine particolarmente lungo.

Secondo il citato orientamento, una siffatta previsione statutaria si risolverebbe, in concreto, nella mancata determinazione del tempo di durata della società e darebbe luogo a un effetto elusivo della norma che prevede il recesso ad nutum del socio per le società di capitali contratte a tempo indeterminato.

La società si era opposta alla decisione di merito, impugnandola davanti alla Corte di cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2473, secondo comma del Codice civile.

Disposizione, quest'ultima, che ricalca l'analoga disciplina dettata per le Spa non quotate, riconoscendo a ciascun socio della Srl il diritto di recedere in ogni momento dalla stessa, salvo preavviso, qualora la società risulti contratta a tempo indeterminato.

Società di capitali: termine di durata lungo non assimilabile al tempo indeterminato

Il motivo di ricorso avanzato dalla ricorrente è stato giudicato fondato dalla Suprema corte, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, espressasi in senso contrario rispetto all'assimilazione delle statuizioni di durata indeterminata e di durata eccessivamente lontana nel tempo.

E' stato posto in evidenza, nel nuovo indirizzo, sia il dato letterale della norma richiamata - che limita tassativamente la possibilità di recedere ad nutum al solo caso di società a tempo indeterminato - sia la necessità di pervenire ad una valutazione sistematica delle disposizioni, che tenga conto della differente disciplina dettata per le Srl rispetto a quella operante per le società di persone, sia, infine, l'interesse dei creditori sociali al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale.

Tesi, questa, ritenuta condivisibile e meritevole di continuità dalla Prima sezione civile della Cassazione, secondo la quale ancorare "il diritto di recesso ad nutum all'aspettativa di vita residua del socio esporrebbe i creditori alla necessità di effettuare accertamenti per definizione illiquidi e di monitorare costantemente la composizione della compagine sociale".

L'adesione a un'interpretazione letterale dell'art. 2473 c.c. - ha continuato la Corte - si impone, infatti, in ragione della necessità di tutelare l'interesse dei creditori sotto il profilo patrimoniale, in relazione alla conservazione della garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio sociale, nonché sotto il profilo organizzativo, "in relazione alla conoscenza delle cause di recesso, in quanto strumentale alla pianificazione dei rapporti con la società sulla base di informazioni accessibili, chiare e incontrovertibili".

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