Spossessamento illecito, la Pa non acquista l'area
Pubblicato il 20 gennaio 2015
Secondo le Sezioni Unite civili di Cassazione – sentenza n.
735 del 19 gennaio 2015 – l'
illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione e l'i
rreversibile trasformazione del suo terreno per la
costruzione di un'opera pubblica,
non danno luogo all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, e ciò
anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità.
Il privato, in questo contesto, ha
diritto a chiedere la restituzione del terreno salvo che non decida di abdicare al suo diritto e
chiedere il risarcimento del danno.
Lo stesso – continua il Supremo collegio – ha, altresì,
diritto al risarcimento dei danni
per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale
ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò
sino al momento della restituzione ovvero
sino al momento in cui richieda il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno.
Per i giudici di Cassazione, infine, la
prescrizione quinquennale del
diritto al risarcimento dei danni decorre
dalle singole annualità,
quanto al danno per la perdita del godimento, e
dalla data della domanda,
quanto alla reintegrazione per equivalente.
Occupazione acquisitiva contraria alla Cedu
Nella medesima decisione, la Suprema corte ha affermato, espressamente, il
contrasto dell'istituto dell'
occupazione acquisitiva rispetto al
protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.