Con sentenza n. 20889 depositata il 15 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di un uomo, condannato al pagamento di una somma di denaro, a ristoro delle spese sostenute dalla compagna in prospettiva del matrimonio, alla cui promessa lo sposo era venuto meno.
In proposito, la Cassazione ha disatteso tutte le cesure del ricorrente, rilevando innanzitutto come gli elementi probatori a disposizione, non fossero idonei ad individuare una giustificata motivazione al rifiuto di contrarre matrimonio.
Per di più, secondo la Corte, è stato correttamente motivato il collegamento tra le spese supportate (e di cui la donna chiedeva la restituzione) ed il matrimonio, atteso che il totale degli esborsi si collocavano tutti in epoca prossima alle nozze, evidenziandone dunque il nesso di causalità.
Del resto – ribadisce la Cassazione – devono ritenersi risarcibili tutte quelle spese (giustificate e finalizzate) che si sostengono in vista del matrimonio. Dunque, nel caso di specie, quelle debitamente provate dalla resistente, sia per l'abito da sposa che per gli arredi ed i lavori di ristrutturazione effettuati nella casa coniugale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".