Split payment, solo per le operazioni documentate da fattura
Pubblicato il 10 febbraio 2015
La legge di Stabilità 2015 ha previsto, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Pa, che l’Iva regolarmente addebitata dal fornitore in fattura venga versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’Erario, mentre al fornitore verrà pagato il solo corrispettivo.
Si tratta di un particolare meccanismo di
sdoppiamento dei pagamenti, che viene regolato dal nuovo articolo 17-ter del Dpr
633/1972.
Lo split payment è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015 per tutti gli acquisti effettuati dalle Pa sia in ambito non commerciale, ossia in veste istituzionale, sia nell’esercizio di attività d’impresa.
L’Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 1 del 9 febbraio, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sul nuovo meccanismo introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge
190/2014.
Ambito soggettivo esteso
Tenendo conto della particolare finalità antievasione che sottende alla norma citata, la circolare 1/E specifica che per individuare i soggetti pubblici sottoposti al nuovo regime dello split payment non è sufficiente far riferimento all’articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, ma bisogna tener conto anche dell’obiettivo antievasione della disposizione.
Così, non ci si può fermare all’interpretazione restrittiva dell’articolo 6 (da cui trae le mosse il nuovo articolo 17-ter), tanto che la nuova norma ha ora una portata molto più ampia, purchè vengano rispettati i principi ispiratori della disposizione.
Di qui la conclusione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui nell’ambito dei soggetti che possono applicare lo split payment si devono ricondurre anche le Comunità montane oppure l’Unione dei comuni, per ciò che riguarda lo Stato e gli organi dello Stato. Per quanto riguarda gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti vengono ricomprese, invece, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam); mentre per ciò che riguarda le Camere di commercio, è esteso l’obbligo di applicazione del nuovo meccanismo anche alle Unioni regionali delle camere di commercio.
Ambito oggettivo
Un altro importante chiarimento reso dalla circolare del 9 febbraio è quello riguardante l’ambito oggettivo della disposizione.
Secondo l’Agenzia, il nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti opera solo per le
operazioni documentate da fattura. Ne restano, pertanto, escluse tutte le
operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio di ricevuta fiscale, scontrino fiscale e non fiscale oppure mediante altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi previste dalla legge (invio telematico dei corrispettivi).
Lo scopo del legislatore è quello di salvaguardare le piccole spese sostenute dagli enti pubblici, che se assoggettate allo split payment creerebbero grosse difficoltà operative.
Sanzioni
Infine, una precisazione molto importante ha riguardato l’aspetto sanzionatorio del meccanismo.
Viste le incertezze normative create dal nuovo articolo 17-ter, l’Agenzia
esclude la sanzionabilità di tutti gli errori commessi prima dell’emanazione della circolare 1/E, lasciando così aperta la possibilità di una regolarizzazione degli errori commessi a partire dal 1° gennaio 2015 a seguito dell’applicazione del nuovo regime.
Pertanto, nel caso in cui l’ente pubblico abbia corrisposto erroneamente al fornitore l’Iva anche in relazione alle operazioni fatturate dopo il 1° gennaio 2015, se il fornitore adempie regolarmente al versamento dell’Imposta, non occorrerà fare nulla per correggere le violazioni commesse; viceversa, se il fornitore ha emesso erroneamente una fattura con l’annotazione scissione dei pagamenti, lo stesso dovrà provvedere a correggere la violazione e le Pa dovranno corrispondere l’imposta direttamente al fornitore.