La procedura via Internet con il pre-pagamento con carta di credito dell'importo addebitato dal fornitore, al lordo dell'Iva, non può giustificare deroghe all'obbligo di applicare il regime dello split payment, perciò il contribuente, che rientra tra i soggetti tenuti a versare l’Imposta sul valore aggiunto con tale meccanismo, dovrà richiedere al fornitore una apposita nota di variazione e l'emissione di un nuovo documento contabile recante l'indicazione "scissione dei pagamenti". Se il fornitore non provvedesse ad emettere la suddetta nota di variazione, salva la responsabilità di quest'ultimo, il contribuente dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'operazione.
Questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 111/2018, fornita ad una società che esercita l’attività di agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00) e che applica il regime speciale della scissione dei pagamenti di cui all’art. 74-ter del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
L’istante faceva presente all’Amministrazione finanziaria la sua difficoltà nell’applicare il citato meccanismo speciale in relazione agli acquisti di servizi di prenotazioni alberghiere e auto a noleggio mediante una procedura automatizzata via web, che impone il pagamento anticipato con carta di credito dell'importo comprensivo dell'Iva.
La società, non essendo in grado di ottenere, nonostante si attivi in tal senso, dal fornitore la correzione della fattura e la restituzione dell’imposta, riteneva di poter evitare l'applicazione dello split payment sulla base dei chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 1 e n. 15 del 2015.
L’Agenzia ritiene, però, non condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente e ribadisce che la stessa essendo “inclusa negli elenchi costitutivi predisposti dal MEF, rientra nell’ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti e, pertanto, in relazione agli acquisti di beni e servizi dalla stessa effettuati, trova applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del Dpr n. 633 del 1972”.
Il richiamo alle citate circolari è, poi, inappropriato, in quanto il principio espresso in quei documenti di prassi era semplicemente finalizzato, in ossequio ai principi sanciti dalla Statuto del contribuente, a far salvi i comportamenti posti in essere prima della pubblicazione dei chiarimenti resi dalle medesime circolari.
Pertanto, secondo la risposta agenziale n. 111/2018, qualora il fornitore abbia emesso fattura ritenendo erroneamente inapplicabile il meccanismo speciale della scissione dei pagamenti, lo stesso dovrà procedere ad emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del Dpr 633/72 e ad emettere un nuovo documento contabile recante l'indicazione «scissione dei pagamenti». Nel caso in cui il fornitore non provvedesse in tal senso, egli è punibile con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs 471/1997, mentre il committente (agenzia di viaggi controllata da un ente pubblico) è tenuta a regolarizzare l’operazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. b), e comma 9 del Dlgs n. 471/97.
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