Split payment per le fatture successive al 1° luglio Correzione errori

Pubblicato il 08 novembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017, torna sulla disciplina della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), alla luce delle recenti modifiche apportate all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dal Decreto legge n. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017.

La nuova disciplina si applica alle operazioni eseguite nei confronti della PA e delle società controllate da quest'ultima, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla stessa data, fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea, ossia fino al 30 giugno 2020.

Incertezza normativa dal 1° luglio fino 6 novembre 2017

Dal 1° luglio scorso, però, non sono mancate incertezze da parte degli operatori circa l'estensione del suddetto meccanismo, con la conseguenza che proprio la mancanza di chiarezza sulla disciplina in questione possa far scattare sanzioni per eventuali errori commessi dai fornitori.

Quest'ultimi, infatti, sono ora tenuti a consultare gli elenchi predisposti dal dipartimento delle Finanze del Mef per verificare che l’acquirente sia incluso tra i soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti e, in tal caso:

Tuttavia, proprio in considerazione dell’incertezza in materia, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, è da escludere che eventuali errori commessi dai fornitori vengano sanzionati o modificati, a condizione che l’imposta sia stata assolta, anche se in modo irregolare.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, interviene con il nuovo documento di prassi, oltre che per fornire una serie di precisazioni in relazione all’ambito soggettivo e a quello applicativo del particolare adempimento, anche per fornire una sorta di copertura per tutti quei comportamenti irregolari che sono stati commessi dal 1° luglio 2017 al 6 novembre 2017 (giorno precedente l’emanazione della circolare 27/E/2017).

Sanatoria per i comportamenti irregolari fino alla nuova circolare delle Entrate

Si ricorda che il meccanismo dello split payment prevede, con finalità di contrasto all’evasione, che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pa e società, per le quali queste non siano debitori d’imposta (relativamente alle operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dalla Pa e società direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Nella circolare n. 27/E/2017, l'Agenzia specifica che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Pa e società, i fornitori devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”, pena l’applicazione della sanzione amministrativa.

Tuttavia, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, in considerazione dell’incertezza legata alla prima applicazione della nuova disciplina, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione della circolare in oggetto, a condizione che l’imposta sia stata assolta, anche se in modo irregolare.

Pertanto, specifica la circolare, se dopo il 1° luglio 2017 ma prima del 6 novembre sono state emesse fatture in regime ordinario (invece che in regime di scissione dei pagamenti) nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati dal dipartimento delle Finanze, il fornitore non dovrà effettuare alcuna variazione e, in tali casi, l’imposta potrà essere assolta secondo le modalità ordinarie.

Allo stesso modo, si ritiene non sanzionabile il caso in cui il fornitore abbia emesso una fattura in scissione dei pagamenti nei confronti di un soggetto non incluso negli elenchi, prima, però, dell’emanazione degli elenchi definitivi, ossia entro il 31 ottobre 2017.

Per tutte le fatture emesse dopo la pubblicazione della circolare in oggetto – dal 7 novembre 2017 - con erronea applicazione dell’Iva ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 e l’emissione corretta di un nuovo documento contabile.

Alternativamente, conclude la circolare 27/E/2017, si ritiene possibile l’emissione di un’unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla Pa o società acquirente il corretto trattamento da riservare all’imposta ivi indicata.

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