Ultimo appuntamento con lo spesometro “vecchia maniera”, quello riferito alle operazioni rilevanti ai fini Iva poste in essere nel 2016, così come concepito dall'articolo 21 del Dl n. 78/2010.
Le date da ricordare sono:
- il 10 aprile per i contribuenti, soggetti passivi ai fini Iva, con liquidazione Iva mensile
- il 20 aprile per tutti gli altri contribuenti, che effettuano le liquidazioni periodiche Iva trimestralmente.
Dal prossimo anno, con riferimento alle operazioni effettuate nel 2017 rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, cambierà la frequenza dell’invio.
Infatti, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina istitutiva dal Dl n. 193/2016, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, l'adempimento cambierà radicalmente per contenuti, modalità e frequenza.
Con riferimento allo spesometro 2017, relativo alle operazioni Iva 2016, la comunicazione dei dati deve essere effettuata con il modello polivalente, che contiene una serie di quadri destinati ad accogliere le varie tipologie di operazioni. La spedizione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.
Sono interessati all'invio tutti i soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia quelle operazioni che possiedono i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali stabiliti dal Dpr 633/72 e che risultano rilevanti non solo tra soggetti Iva (operazioni B2B), ma anche tra un soggetto Iva e un consumatore finale (operazioni B2C). Per tale motivo le fatture devono sempre indicare il codice fiscale di cessionario e committente.
Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio, così detto dei “minimi” o il forfetario, le amministrazioni pubbliche e quelle autonome.
Per quanto riguarda i dati che non vanno inseriti nel modello polivalente, perchè non rilevanti ai fini Iva, si devono ricordare, oltre alle esportazioni e alle importazioni, anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, le operazioni effettuate con soggetti black list, gli acquisti di carburante effettuati tramite carta di credito oltre che i dati relativi ai passaggi interni di beni tra attività separate.
Anche quest'anno, come già accaduto negli anni passati, l'Agenzia delle Entrate ha confermato alcune semplificazioni inerenti lo spesometro.
Come disposto con provvedimento del 6 aprile 2017, anche con riferimento ai dati del 2016, è sancita l’esclusione dall’obbligo di trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome e una limitazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per i commercianti al dettaglio ed i tour operator.
Il provvedimenti n. 68495/2017, infatti, dispone, oltre all'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, per l'anno 2016, per le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome, anche che sono esclusi dalla suddette comunicazioni:
- i commercianti al minuto relativamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro al netto dell'Iva, ovviamente anche se effettuate con emissione di fattura
e
- i tour operator limitatamente alle operazioni attive, ancorché fatturate, di importo inferiore a 3.600 euro al lordo dell'imposta.
La finalità del provvedimento è quella di muoversi in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, così come per alcune categorie di contribuenti si è voluto tener conto delle difficoltà segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria e non aggravarli di ulteriori adempimenti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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